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Prerogativa dello Studio Pafundi è quella di intervenire sempre nell' interesse dell'azienda e del lavoratore, fornendo consulenza legale grazie alla preziosa collaborazione dello Studio legale Agresti e assistendo datore di lavoro e lavoratore nella risoluzione extragiudiziale delle controversie di lavoro, attraverso i seguenti strumenti forniti dalla legge.

Conciliazione stragiudiziale

La conciliazione stragiudiziale davanti alle Commissioni provinciali del lavoro è un accordo tra le parti di una controversia di lavoro.

Il collegato lavoro (legge 4 novembre 2010 numero 183), prevede che le parti hanno la facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione ma saranno libere di adire immediatamente l'autorità giudiziaria.

In un solo caso il tentativo di conciliazione prima del giudizio rimarrà obbligatorio: chi vorrà impugnare dinnanzi al giudice un contratto di lavoro certificato dovrà preventivamente esperire il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l'atto di certificazione.

Secondo l'art. 410 c.p.c. chiunque voglia far valere un diritto inerente ai rapporti di diritto privato di cui all'art. 409 c.p.c. può preventivamente esperire, anche tramite un sindacato, il tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione di conciliazione, presso la Direzione provinciale del lavoro.

Gli esiti possono essere due:

  • se il tentativo di conciliazione non riesce e non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
    Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
    Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio;
  • se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal Presidente del collegio.
    Il verbale è poi depositato presso la cancelleria del giudice del lavoro competente per territorio, che, su istanza di parte, lo dichiara esecutivo con decreto, acquistando efficacia di titolo esecutivo.

Conciliazione monocratica

La conciliazione monocratica è stata introdotta dall'art. 11 del D. Lgs. n. 124/2004.

Esso prevede che nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla Direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica di Ispettore del lavoro, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

Sono conciliabili solo gli aspetti in cui non si ravvisino estremi di reato, o anche solo il fumus.

Le parti convocate hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di farsi assistere da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.

Convocati innanzi al solo funzionario (da cui il nome conciliazione monocratica) in caso di accordo, al verbale sottoscritto non si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 2113, del codice civile.

Non vi sono termini per la convocazione, ma in genere esse vengono evase in 60 giorni.

L'esito della conciliazione potrà essere:

  • accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
    Viene compilato un verbale, e caratteristica della conciliazione è quella di pagare i contributi previdenziali e assicurativi, riferiti non alle somme richieste dal lavoratore, bensì sulle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonchè con l'ovvio pagamento delle somme dovute al lavoratore.
    Beneficio premiale che la distingue dalla predetta conciliazione obbligatoria, è che l'esito positivo estingue il procedimento ispettivo.
    In sostanza non si procederà con le sanzioni amministrative che eventualmente vi potrebbero essere.
    La documentazione, al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, è trasmesso dalla Direzione provinciale del lavoro all'INPS, all'INAIL, all'ENPALS, e agli enti previdenziali interessati;
  • mancato accordo, ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale.
    In tal caso la Direzione provinciale del lavoro da seguito agli accertamenti ispettivi.
    La procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'Ispettore del lavoro ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa.

Conciliazione sindacale

La conciliazione sindacale è regolata dalle norme previste dai contratti collettivi o dagli accordi in materia di lavoro, ed è affidata esclusivamente ai sindacati.

Esse variano a seconda del tipo di contratto, ma in genere prevedono una procedura snella e poco formalizzata.

Unico obbligo, al fine della validità della conciliazione, è quello del deposito del verbale conciliativo presso gli uffici della Direzione provinciale del lavoro.

Lo studio legale Agresti provvede altresì all'assistenza legale in controversie di lavoro e in contenziosi tributari, mettendo in campo tutta la sua professionalità che contraddistingue il titolare Avvocato Agresti Silvio e i suoi Collaboratori.

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