Comunicazioni black list
I soggetti passivi Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (a decorrere da quelle effettuate dal 1 luglio 2010) con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti Paesi black list) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 del ministro dell'Economia e delle Finanze (per le società).
Devono essere comunicati i dati relativi a:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese;
- acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute.
I dati vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate con periodicità:
- trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila € mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
- Chi ha iniziato l'attività da meno di 4 trimestri trasmette la comunicazione trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione di cui alla lettera a).
Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può scegliere di adottare la periodicità mensile per l'intero anno solare.
I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila €, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.
I contribuenti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale devono far riferimento ai 4 trimestri che compongono l'anno solare.
Il modello di comunicazione va presentato all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.