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Lo studio segue e offre assistenza per gli adempimenti aziendali da espletare presso la Camera di Commercio, avvalendosi di appositi software.

Di seguito si offre una descrizione dei servizi proposti dallo studio.

Deposito bilanci ed elenchi soci: destinati, termini di presentazione

I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese:

  • Società a responsabilità limitata;
  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società cooperativa;
  • Società estere con sede in Italia;
  • Geie;
  • Consorzi con qualifica di confidi;
  • I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.

I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio consolidato presso il Registro Imprese:

  • Società a responsabilità limitata;
  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società cooperativa;
  • Società di persone.

Secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico.

Relativamente alla spedizione dell'elenco soci vengono individuati due casi:

  1. S.p.a. - S.a.p.a. - Società consortili per azioni
    Le s.p.a., le s.a.p.a., le società consortili per azioni e i consorzi con qualifica di confidi sono tenuti al deposito dell'elenco soci unitamente al bilancio d'esercizio. L'elenco dei soci deve riferirsi alla data di approvazione del bilancio d'esercizio e non deve essere compilato se non sono intervenute variazioni rispetto all'esercizio precedente.
    Nell'elenco dei soci deve essere indicato il numero delle azioni possedute dai soci nonchè dai soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
    Le società quotate non sono tenute al deposito dell'elenco dei soci;
  2. S.r.l. - Società consortili a responsabilità limitata
    Con l'entrata in vigore dell'art. 16 del decreto legge 185/2009 convertito con la legge 2/2009 e la conseguente modifica dell'art. 2478 bis del codice civile, le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, a decorrere dal 30/03/2009, non devono più provvedere al deposito annuale dell'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

I termini per la presentazione dei bilanci e dell'elenco dei soci sono i seguenti: i bilanci di esercizio e gli elenchi soci devono essere presentati al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 C.C.).

Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di confidi) il termine è di 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 2615 bis C.C.).

Se i termini scadono di sabato o in giorni festivi, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'omessa presentazione del bilancio e dell'elenco soci nei termini è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 C.C.).

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