Comunicazioni intracomunitarie
Imprese e lavoratori autonomi che intendono effettuare operazioni con altri paesi Ue devono darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Le nuove regole, definite con provvedimento del 29/11/2010 in forza del D.L. 78/2010, valgono sia per i soggetti che intendono avviare un'attività che per quelli già in essere.
I soggetti che iniziano un'attività qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni e servizi nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea) dovranno esprimere tale volontà nella dichiarazione di inizio attività AA7 o AA9. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate potrà, entro 30 giorni, emettere un provvedimento di diniego, provvedimento che in seguito potrebbe anche essere revocato.
I soggetti già in attività invece dovranno presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e questa entro 30 giorni effettuerà una valutazione preliminare del rischio. Durante i 30 giorni dalla richiesta l'azienda dovrà astenersi da compiere operazioni IntraUe.
In mancanza di provvedimento di diniego e revoca, che potranno essere impugnati entro 60 giorni di fronte alle commissioni tributarie provinciali, il soggetto sarà iscritto nell'archivio informatico Vies.
Entro la fine di febbraio 2011 saranno esclusi dall'archivio Vies dei soggetti autorizzati tutti le imprese e professionisti che hanno presentato dichiarazione inizio attività dal 31/05/2010 al 28/02/2011 senza manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie e comunque tutti coloro che non hanno posto in essere dette operazioni nel secondo semestre 2010 e adempiuto tutti gli obblighi Intrastat.
Inoltre verranno esclusi anche tutti gli altri soggetti, quindi anche quelli che hanno iniziato l'attività precedentemente il 31/05/2010, che non abbiano presentato elenchi Intrastat nè per il 2010 nè per il 2009.